
A cura di Paola Lacasella
Articolo 1
« L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. »
La Repubblica Italiana assume come escatologia, ovvero come suo fine ultimo, il lavoro perché solo e soltanto il lavoro può conferire dignità all’individuo, agli uomini ed alle donne destinatari di tale finalità. E sono i cittadini, il popolo tutto, infatti, i soggetti titolari del potere supremo, ovvero di quella sovranità che l’Articolo 1 mette in luce. Il concetto di sovranità è universale e senza limiti. Nella somma espressione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” vien trasmesso, a gran voce, come la sovranità appartenga e resti al popolo, nel momento in cui quest’ultimo delega l’esercizio dei suoi poteri alle istituzioni, che così si elevano a rappresentanti della sovranità popolare. Il primo capoverso dell’Articolo 1 esprime, molto chiaramente, il principio della divisione dei poteri. La nostra Costituzione non accetta la sovranità delle istituzioni. Il popolo, dunque, nel conferire i suoi poteri alle istituzioni esercita la sua sovranità, una sovranità che, sia chiaro, non è donata alle istituzioni: parlamento, governo, magistratura restano, sempre e comunque, rappresentanti, non divengono sovrani. Quel che il popolo delega sono i suoi poteri.
Ecco, qui di seguito, le principali istituzioni:
- Presiedente della Repubblica;
- Parlamento;
- Governo;
- Magistratura;
- Corte Costituzionale;
La Corte Costituzionale partecipa al potere, al contrario della magistratura. Difatti, essa ha una
funzione di controllo sulle leggi e sul rispetto dei limiti da parte delle istituzioni nell’esercitazione
dei poteri. In più essa attribuisce i vari poteri alle varie istituzioni, grazie all’istituto di risoluzione
dei conflitti di attribuzione.